TASSAZIONE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI, LAVORO NOTTURNO, FESTIVI E TURNI

 

I chiarimenti dell’Agenzia Entrate con la circolare n. 3/E/2026

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, con la quale fornisce ulteriori precisazioni, attraverso le FAQ, in merito all’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, commi 7, 10 e 11, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026), concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

 

Si tratta di un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026 e dell’imposta sostitutiva pari al 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e le indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

 

I chiarimenti in sintesi

Imposta sostitutiva al 5%: Si applica agli incrementi retributivi erogati nel 2026 per i lavoratori dipendenti del settore privato, derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Estensione alle indennità: L’agevolazione è estesa anche agli aumenti di indennità mensili legate alle mansioni (come l’indennità di cassa) e a voci collegate a ferie, permessi o gratifiche feriali.

Annualità precedenti: Spetta pure per gli aumenti corrisposti nel 2026 ma riferiti ad anni precedenti al 2024, se inclusi in contratti rinnovati nel triennio 2024-2026.

Imposta al 15%: Vengono precisate le regole per la misura straordinaria e temporanea della detassazione al 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o a turni.

 

I riferimenti normativi

Il comma 7 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%.

Anzitutto, è stato specificato che l’imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione (ad esempio indennità di cassa o indennità variabili), in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria.

Nel caso in cui gli incrementi retributivi previsti da Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel triennio 2024-2026 siano riconosciuti anche per periodi antecedenti alla sottoscrizione (ad esempio con decorrenza economica dall’anno 2023), l’imposta in questione si applica anche a tali somme, ferma restando l’esclusione degli importi erogati “una tantum”.

Inoltre, laddove gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo o di analoghi elementi retributivi, l’Agenzia precisa che, anche se tali importi sono riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, il beneficio si applica comunque, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei suddetti istituti.

E’ stato poi evidenziato che l’imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie e di festività soppresse, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL, nonché al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli Contratti collettivi per la festività soppressa del 4 novembre.

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti anche sul perimetro applicativo dei commi 10 e 11 della legge di bilancio 2026, con cui è stata introdotta, per l’anno 2026, un’imposta sostitutiva del 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che l’imposta del 15% si applica anche alla maggiorazione prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente, all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo, nonché all’indennità di pernottamento prevista dall’articolo 117 del CCNL Credito.

Per quanto riguarda le indennità di reperibilità, previste dai Contratti collettivi nazionali in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che viene remunerata una condizione di disponibilità del lavoratore, che accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.

Infine, la circolare specifica che entrambe le imposte sostitutive, del 5% e del 15%, non si applicano nel caso in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro, mentre trovano piena applicazione nei confronti dei lavoratori che fruiscono del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori residenti all’estero che si trasferiscono in Italia. In tali ipotesi, quindi, gli incrementi e le indennità devono essere assoggettati alle imposte sostitutive per l’intero ammontare, senza tener conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative. Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti nella misura ridotta prevista dalla norma.

 

Tavola riassuntiva

Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono i chiarimenti della circolare:

 

Incrementi delle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione

Tali indennità sono corrisposte mensilmente e confluiscono nella retribuzione ordinaria, perciò possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva qualora i CCNL ne abbiano previsto l’incremento.

Incrementi retributivi con decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL

Possono beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, anche se relativi ad annualità precedenti, esclusi gli importi erogati una tantum.

Superminimo assorbibile individuale

L’agevolazione si applica anche nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano l’importo attribuito al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, che non siano previsti dal CCNL, ma che siano riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.

Ferie, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre

L’imposta sostitutiva si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione di ferie, festività soppresse e permessi (di natura contrattuale collettiva). 

Risposta affermativa anche per la gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL e al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre.

Maggiorazione domenicale

L’imposta sostitutiva si applica alla maggiorazione prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente.

Part-time verticale

Nel caso di lavoratori part-time verticali, anche se i giorni non lavorati settimanalmente siano più di uno, l’agevolazione è applicata solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti; nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo nonché dal D.Lgs. n. 81/2015, il beneficio non è applicabile.

Straordinario festivo o notturno

L’imposta sostitutiva si applica all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.

Indennità di reperibilità

L’imposta sostitutiva si applica alle indennità di reperibilità, previste dai CCNL anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa, in quanto funzionalmente collegate alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni.

Indennità di pernottamento

L’imposta sostitutiva si applica anche all’indennità di pernottamento prevista dall’articolo 117, CCNL Credito.

Assenza o mancata applicazione di un CCNL 

Qualora al rapporto di lavoro non sia stato applicato un CCNL, le imposte sostitutive non possono essere applicate.

Lavoratori impatriati e docenti o ricercatori residenti all’estero che si trasferiscono in Italia

Qualora le somme siano corrisposte ai lavoratori impatriati nonché ai docenti o ai ricercatori, le stesse devono essere assoggettate all’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, senza, dunque, tenere conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative.

Qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, nella misura ridotta prevista dalla norma.

 

 

08/08/2026

 

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